Il D.Lgs. 13.12.2024, n. 192, relativo alla revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires), ha introdotto rilevantimodifiche alla normativa delle società di comodo. È importante sottolineare che le modifiche apportate dall'art. 20 si applicano al periodo d'imposta delle società successivo a quello in corso al 31.12.2023. Pertanto, per i soggetti con esercizio solare, la prima applicazione delle suddette modifiche interessa l'anno 2024.
Il legislatore della riforma riconosce che la redditività presunta degli attivi di bilancio non rispecchia i valori medi di mercato. Di conseguenza, ha proceduto con una significativa riduzione. È importante sottolineare che la normativa vigente (art. 30 L. 23.12.1994, n. 724) rimane invariata e non prevede rettifiche regolamentari, probabilmente perché è ancora applicata in via transitoria.
Per quanto riguarda i contenuti, la normativa sulle società di comodo si applica attualmente, salvo eccezioni specifiche, alle società che non superano uno specifico test di operatività. Tale test prevede il confronto tra i ricavi dichiarati e quelli ottenuti applicando alle voci dell'attivo determinati coefficienti di redditività.
A seguito del recente intervento normativo, i coefficienti sono stati ridotti della metà. Nello specifico, si
applicano i seguenti nuovi coefficienti: 1% per le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari; 3% per la generalità degli immobili, inclusi quelli in leasing; 2,5% per gli immobili classificati come A/10; 2% per gli immobili residenziali acquistati o rivalutati nell'esercizio corrente e nei due precedenti; 0,5% per gli immobili situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti.
Rimane fermo al 6% il coefficiente per le navi e al 15% il coefficiente previsto per le altre immobilizzazioni anche in leasing.
Una volta superato il test, la società di comodo determina il reddito minimo con una formula basata su coefficienti anch'essi rivisti dal decreto Irpef/Ires. Sono stati dimezzati i coefficienti di redditività per gli immobili e per le navi.
I nuovi coefficiente risultano attualmente:
- 1,5% per le quote di partecipazione ed agli strumenti finanziari; 2,38% per la generalità degli immobili; 4% per gli immobili di categoria A/10; 2% per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; 0,45% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti; 4,75% per le navi; 12 % per le altre immobilizzazioni;
- 3% per la generalità degli immobili anche in leasing; 2,5% per gli immobili di categoria A/10; 2% per gli immobili
abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; 0,5% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti; il 3% per le navi anche in leasing.