Va premesso che le strutture ricettive, incluse le imprese che svolgono attività agrituristica, provvedono al pagamento del canone TV non attraverso la bolletta di consumo dell'energia elettrica, come accade per le persone fisiche. Le aziende agrituristiche sono inserite nella categoria D, perché assimilabili alle strutture ricettive e scontano il cosiddetto canone speciale. Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
L'importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Ai sensi dell'art. 17 D.L. 6.12.2011, n. 201, le imprese e le società devono indicare in dichiarazione dei redditi il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Un imminente decreto MIMIT definirà i canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2025. Prima di versare il canone di abbonamento speciale, è opportuno rivolgersi alla sede Rai competente per territorio precisando:
- tipo di utenza (radiofonica o televisiva);
- mese nel quale si intende installare l'apparecchio;
- tipologia di esercizio pubblico (ad esempio bar, ristorante);
- categoria e denominazione del pubblico esercizio;
- dove viene installata l'apparecchiatura.
Le strutture ricettive alberghi, pensioni, residence, villaggi turistici devono comunicare il numero di stelle, quello delle camere e il numero degli apparecchi Tv.
Il canone speciale riguarda solo l'indirizzo per il quale e stato stipulato, quindi chi detiene più apparecchi utilizzati in sedi diverse deve stipulare un canone per ciascuna sede.
Il canone speciale è strettamente personale e, perciò, in caso di cessione degli apparecchi o di cessazione dell'attività deve esserne data disdetta. Gli importi da pagare variano in base al tipo di struttura presso cui sono collocati gli apparecchi.
Per quanto attiene, invece, i Diritti Siae va precisato che per effettuare la diffusione della musica nell'ambiente è necessario dotarsi di regolare permesso. La diffusione, che può avvenire con radio, televisori, cd ecc., è finalizzata a rendere più gradevole la permanenza degli ospiti presso le strutture.
Per la musica di sottofondo, il compenso per il diritto d'autore si corrisponde tramite un abbonamento annuale o periodico, di importo variabile a seconda della tipologia e del numero di apparecchi utilizzati e di altri parametri quali le stelle per gli alberghi e strutture analoghe.
Per gli aderenti ad associazioni di categoria che hanno sottoscritto specifici accordi con la Siae sono previste riduzioni tariffarie. Dal permesso per musica di sottofondo sono escluse le altre tipologie di utilizzazioni che possono avere luogo, come ad esempio feste da ballo ed esecuzioni dal vivo.